PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Divieto di esercizio della prostituzione).

      1. È vietato l'esercizio della prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Art. 2.
(Divieto di chiedere prestazioni sessuali a persone dedite alla prostituzione).

      1. È vietato chiedere prestazioni sessuali a persone dedite alla prostituzione.

Art. 3.
(Sanzioni).

      1. Chiunque in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero nei luoghi e nelle forme vietati ai sensi della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni, chiede prestazioni sessuali a persone dedite alla prostituzione è punito con l'ammenda da 500 euro a 5.000 euro.
      2. Chiunque, a bordo di un autoveicolo, chiede prestazioni sessuali a persone dedite alla prostituzione è punito con l'ammenda da 500 euro a 5.000 euro e con il sequestro dell'autoveicolo per tre mesi.
      3. Chiunque, al fine di esercitare la prostituzione, sosta in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l'ammenda da 500 euro a 5.000 euro.
      4. Chiunque si avvale delle prestazioni sessuali di una persona di età inferiore ad anni diciotto, ovvero di una persona straniera presente in Italia e non in regola con la normativa vigente in materia di immigrazione, è punito con la reclusione da un anno a tre anni e con la multa da 5.000 euro a 50.000 euro.